14/10/2020
Largo Consumo 09/2020 - Approfondimento - pagina 38 - 1 pagina - Latella Elisa
Responsabilità del rivenditore

Olio evo per niente extra

Olio evo per niente extra

Spesso la differenza tra olio extravergine e vergine di oliva (diverso tasso di acidità, diverse qualità organolettiche) si coglie solo tramite olfatto e gusto: dentro un contenitore ci può essere un prodotto non riconoscibile a vista, appartenente all’una o all’altra categoria (a maggior ragione nell’ipotesi in cui non si tratti di una bottiglia, ma di un fusto opaco). La questione è arrivata alla Suprema corte. Con la pronuncia n. 10.946 del 9 giugno 2020, la IV sezione della Cassazione civile ha affermato che l’errore in buonafede sulla natura dell’olio chiuso in un fusto giustifica l’esclusione della responsabilità, se è inevitabile e dipende da un elemento o un fatto estraneo all’autore dell’infrazione. Possono tirare un sospiro di sollievo i rivenditori, perché il caso costituisce un precedente importante in un settore in cui è molto facile sbagliare: il fatto che si debba tener conto della buonafede risulta quindi un principio di diritto fondamentale nel caso specifico.